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   Scarica Statuto originale                                                                                                          

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica Yacht Club Cagliari.
Articolo 2
Essa ha sede legale in Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola. È facoltà dell’Assemblea Ordinaria trasferire
la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o
all’estero.
Articolo 3
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive
modificazioni.
L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione
e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di
qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle
FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta
dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare
immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da
parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive
previste dall’oggetto sociale.
L’Associazione ha inoltre lo scopo istituzionale secondario, finalizzato e strumentale al perseguimento
delle attività istituzionali principali, di organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche,
ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione degli iscritti, ivi compresa l’attività di
gestione del Bar e/o del Ristorante all’interno del proprio Circolo, non aperti al pubblico e riservati
esclusivamente agli iscritti.
Le prestazioni del Bar e/o Ristorante potranno essere rese anche nei confronti di Associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi Soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali.
Nell’ambito delle “prestazioni di servizi” hanno primaria importanza e finalità istituzionale, i servizi resi
agli iscritti, anche verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, che abbiano come riferimento
oggettivo, natanti e imbarcazioni di qualsiasi classe e tipo, azionati a remi, a vela o a motore, o comunque
azionati.
Tali prestazioni, quali ad esempio parcheggi, custodia e servizi nautici vari, avranno carattere istituzionale
anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento
o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o
partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, a condizione che questi abbiano il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni allo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere nei casi di scioglimento della medesima, una
quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale.
Non avranno in nessun caso carattere istituzionale le medesime prestazioni di servizi rese a terzi.

Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali Fondi di Riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni
esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio.
Il bilancio dovrà rimanere affisso presso i locali della sede dell’associazione per dieci giorni dalla sua
avvenuta approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.
Articolo 6
Sono iscritte, con la qualifica di Socio, le persone di maggiore età la cui domanda di ammissione verrà
accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione e
partecipazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Gli iscritti che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 gennaio di ogni anno,
saranno considerati iscritti per l’anno in corso e obbligati al versamento delle quote annuali.
L’iscritto può essere escluso:
a) per morosità, quando l’iscritto dovesse risultare in arretrato con i pagamenti delle quote o servizi oltre
il 31 marzo di ciascun anno e, nel termine di quindici giorni, non adempia ai suoi obblighi,
comunicatigli a mezzo raccomandata, fermo restando l’obbligo del medesimo di pagare le quote
relative all’anno in corso. Il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente sospendere il provvedimento di
esclusione per morosità, dietro richiesta scritta e motivata dell’iscritto;
b) per delibera del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 19 dello statuto Sociale;
c) per indegnità, sancita dal Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 8 e 19 dello Statuto. La quota o
contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile.
Articolo 7
Gli iscritti avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti
dall’Associazione.
È espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione alla vita associativa. Gli iscritti maggiori di età
hanno diritto di voto su tutti gli argomenti di cui all’articolo 14 del presente statuto.
Articolo 8
La qualità di iscritto si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità verrà
dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.
La perdita della qualità di iscritto per qualsiasi titolo o causa non da diritto alla restituzione della quota o
contributo associativo a qualsiasi titolo versato. Non possono essere vantati dagli iscritti alcuna pretesa o
diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, eletti dall’Assemblea

dei Soci per la durata di quattro anni.
Il Presidente, il Vice Presidente ed i restanti cinque membri del Consiglio saranno eletti dall’Assemblea con
voto segreto e votazioni separate.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione con il Socio non eletto maggiormente votato dall’Assemblea, con un massimo di quattro
sostituzioni, oltre le quali il Consiglio decade e si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio decade, altresì, per dimissioni o revoca del Presidente.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in
ordine al consuntivo, al preventivo e all’ammontare delle quote associative di ingresso e di frequenza,
nonché all’ammontare delle quote per “prestazioni di servizi” relative alle varie qualifiche degli iscritti
come definite in art.3 del Regolamento.
Alle riunioni dovranno essere convocati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che parteciperanno a
titolo consultivo.
Articolo 11
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più
anziano in età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di
collaboratori, consulenti ecc., determinandone il compenso
Articolo 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di
urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 14
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta entro il 30 aprile mediante
invio di comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione di tale comunicazione
all’Albo dell’Associazione e pubblicazione sul quotidiano cittadino dell'avviso di convocazione contenente
l’Ordine del Giorno almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne venga fatta richiesta firmata da almeno il 40% dei
Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Articolo 15
L’Assemblea è organo sovrano.
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali
dell’Associazione; sulle modifiche dello Statuto e del suo Regolamento e su tutto quant’altro a lei
demandato per legge e Statuto. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del
Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e comunque i Collegi

dei Probiviri e dei Revisori dei Conti vengono rinnovati ogni qualvolta venga rinnovato il Consiglio
Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno rimanere affisse presso i locali della sede dell’Associazione per
dieci giorni dall’avvenuta approvazione, affinché tutti gli iscritti ne possano prendere visione.
Articolo 16
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola nel pagamento delle quote
annue e che risultino iscritti al Club da almeno 180 giorni (6 mesi).
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
La delega non è consentita per l’elezione degli organi collegiali.
Articolo 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in
mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea
constatare la regolarità delle deleghe e della convocazione e in genere il diritto di intervenire all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale assembleare firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli Scrutatori.
Articolo 18
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
iscritti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno il 50% dei Soci con diritto di
voto in prima convocazione e 1/3 dei Soci aventi diritto di voto in seconda convocazione con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Qualora le modifiche allo Statuto dovranno rendersi necessarie per adeguamento a nuova normativa
Federale, del CONI o di Legge, la relativa Assemblea Straordinaria sarà valida in seconda convocazione
con la partecipazione di 1/4 (25%) degli aventi diritto al voto, compresi i votanti con delega, e sarà adottato
il provvedimento che avrà conseguito la maggioranza dei voti validi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli iscritti.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano
le disposizioni dell’art.21 c.c. .
L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:
- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli
associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto
da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea con votazione segreta e separata, in occasione del rinnovo
del Consiglio Direttivo, è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente. Il Collegio dei
Probiviri, sentito o inutilmente convocato l’iscritto interessato, decide, su parere consultivo del Consiglio
Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottando in relazione alla gravità dei fatti le
seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea, da proporre entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione.
L’assemblea decide senza obbligo di scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere
impugnate davanti all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 20
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti
dall’Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto e votazioni separate, una per Presidente e una per i restanti
membri.
Tale elezione avverrà in occasione dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti all’albo dei
revisori legali dei conti.
Articolo 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, con la maggioranza stabilita dall’Art.18, dall’Assemblea la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22
I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti
degli iscritti.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli iscritti e tra gli iscritti e l’Associazione purché non riservata
dalla Legge alla competenza dell’Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di
tre arbitri, amichevoli compositori, il quale giudicherà senza formalità di procedure ed il suo lodo sarà
inappellabile.
Ciascuna delle parti sceglierà un arbitro mentre il terzo, che funzionerà da Presidente, sarà scelto dai due
arbitri.
In difetto e/o in mancanza di accordo esso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
Articolo 23
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede
riunioni degli atleti/tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi
di espressione democratica, del rappresentante atleti/tesserati e del rappresentante tecnici che hanno diritto di
voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti
dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione
all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Articolo 24
L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di
lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o
subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
Articolo 25
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

regolamento allegato, del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti
dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra
norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO

Articolo 1
L’osservanza del Regolamento allo Statuto per il funzionamento dell’Associazione è obbligatoria per tutti gli
iscritti.
Articolo 2
L’attività del Club è estranea ad ogni influenza politica, religiosa e di razza, non persegue scopi di lucro.
Questo carattere va inteso nel senso che possono essere iscritti allo Yacht Club Cagliari persone di
qualunque tendenza politica, religiosa, di appartenenza etnica e età con divieto assoluto di qualsiasi attività
propagandistica in genere in seno al Club.
Articolo 3
L’accettazione dei nuovi iscritti e l’attribuzione ad essi delle diverse qualifiche, è deliberata dal Consiglio
Direttivo e verrà comunicata agli aspiranti iscritti che fino a tale data non potranno frequentare la sede
Sociale. Analogamente il Consiglio Direttivo delibererà il passaggio degli iscritti da una qualifica all’altra.
È facoltà del C.D. tenere conto, nei modi e nelle forme ritenute opportune, dei particolari meriti acquisiti
dai Soci nello svolgimento delle attività sportive e sociali.
Agli iscritti possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo le seguenti qualifiche:
1. Soci. La qualifica di iscritto Socio è attribuita agli iscritti di maggiore età, tesserati alle varie
federazioni sportive riconosciute dal CONI ed alle quali la ASD Yacht Club Cagliari è affiliata, in
ordine col pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli iscritti Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee esercitando il diritto di voto. Al fine di poter
svolgere l’attività sportiva dilettantistica istituzionale potranno frequentare i locali della sede sociale e
poter fruire dei servizi messi a disposizione dall’ASD Yacht Club Cagliari, previo pagamento di una
quota per “prestazioni servizi” stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Benemeriti – Tale qualifica è attribuita a coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Club per
almeno due mandati consecutivi. La stessa qualifica è attribuita a coloro che hanno acquisito particolari
benemerenze sociali e sportive verso il Club.
3. Sostenitori – Sono tali coloro che versano all’Associazione le quote associative fissate per loro dal
Consiglio Direttivo.
I soci potranno invitare temporaneamente eventuali loro ospiti presso la sede del Club, accompagnando
personalmente i loro invitati.
Non potranno essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dal Club.
Sono ammessi come frequentatori familiari il consorte ed i figli minori per i quali il Socio faccia idonea
domanda dopo l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Essi riceveranno una tessera per la frequenza della sede sociale.
I frequentatori familiari non hanno diritto al voto, non potranno partecipare alle Assemblee, né potranno
usufruire dei servizi riservati ai soli Soci, quali parcheggio per auto e moto e palestra, né tantomeno
potranno usare autonomamente le imbarcazioni del Socio.
Il Socio richiedente sarà tenuto al pagamento di una quota annuale di frequenza stabilita dal Consiglio
Direttivo per ogni componente ammesso come frequentatore familiare.
Tale ammissione potrà essere revocata dal Consiglio direttivo, a suo giudizio insindacabile.
Esclusivamente per i minori che vorranno iscriversi ad una delle Federazioni sportive, riconosciute dal
CONI, e alle quali la ASD Yacht Club Cagliari è affiliata, e che vorranno farlo tramite l’ASD Yacht Club
Cagliari, la stessa metterà a disposizione dei suddetti minori un corso annuale di “ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA AGONISTICA MINORILE” che di seguito per comodità di definisce “ASDAM”.
Il corso “ASDAM” ha durata annuale, sarà gestito dall’ASD Yacht Club Cagliari tramite personale

qualificato, e perseguirà gli scopi istituzionali principali secondo i dettami dell’art.3 dello Statuto.
La domanda di iscrizione del minore al corso “ASDAM” dovrà essere formulata dai genitori o
dall’esercente la potestà genitoriale. Nel caso di minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, a tale domanda
di iscrizione dovrà essere allegato l’assenso scritto del minore stesso.
La domanda di iscrizione al corso “ASDAM” dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo, che ne
valuterà l’accettazione.
L’iscrizione a tale corso comporta il pagamento di una quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo, ed onnicomprensiva di quota tesseramento federale, quota frequenza e quota prestazione di
servizi.
Articolo 4
Per l’iscrizione è necessario che l’aspirante Socio sia presentato da due soci che firmeranno la relativa
domanda in apposito modulo che il Consiglio Direttivo esaminerà ed eventualmente approverà mediante
votazione.
La qualità di Socio o frequentatore familiare si perde:
a) Per morosità, quando il Socio dovesse risultare in arretrato con i pagamenti delle quote o servizi oltre
il 31 marzo di ciascun anno e, nel termine di 15 giorni, non adempia ai suoi obblighi, comunicatigli a
mezzo raccomandata, fermo restando l’obbligo del medesimo di pagare le quote relative all’anno in
corso. Il C.D. potrà eccezionalmente sospendere il provvedimento di esclusione per morosità, dietro
richiesta scritta e motivata del socio
b) Per dimissioni, quando presenti la relativa lettera di richiesta;
c) Per radiazione, quando lo abbia deliberato il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’Articolo 19 dello
Statuto;
d) Per indegnità, sancita dal Collegio dei Probiviri ai sensi degli Articoli 8e 19 dello Statuto

Articolo 5
Il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro il 31 marzo.
Le dimissioni da parte di un iscritto, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio al C.D., mediante
raccomandata, provvedendo entro la data fissata dal Consiglio Direttivo dopo l’accettazione delle stesse,
al ritiro delle imbarcazioni e delle attrezzature depositate al Club.
Nel caso di dimissioni pervenute oltre tale data l’iscritto sarà obbligato comunque al pagamento delle
quote sociali e dei servizi per l’anno in corso. Gli Iscritti non potranno trasferire le loro imbarcazioni,
custodite nel Circolo, se non dopo aver regolarizzato tutti i pagamenti sospesi. In caso contrario il circolo
eserciterà sulle stesse diritto di ritenzione previsto dall’articolo 2756 c.c. ultimo comma. L’iscritto
riconosce altresì al Circolo di avvalersi della procedura di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c. (vendita coatta)
per il recupero delle somme dovute.
È vietato agli iscritti dimissionari cedere il diritto di parcheggiare nelle aree del Club e pertanto le
imbarcazioni lasciate in tali aree verranno rimosse dopo la presentazione delle dimissioni, per la successiva
assegnazione agli iscritti richiedenti.
Articolo 6
Non è consentito in alcun modo il cumula delle cariche previste nel presente regolamento, anche se
onorarie.
Articolo 7
Il Presidente oltre a quanto stabilito dell’articolo 13 dello Statuto, è responsabile nei confronti di tutte le
Federazioni sportive cui è affidato il Club, nonché nei riguardi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
circa il funzionamento del Club.

Articolo 8
Il Vice Presidente coadiuva l’attività del Presidente e lo rappresenta senza facoltà d’impegno, in caso di
impedimento temporaneo, e lo sostituisce totalmente in caso di impedimento permanente per cause di
salute o di lavoro.
Articolo 9
Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni di Consiglio, l’Archivio, il libro dei
Soci e i timbri del Club. Istruisce le domande di iscrizione al Club. Si occupa della normale
corrispondenza.
Articolo 10
Il Tesoriere tiene il libro dei conti e la cassa liquida del Club. Può essere delegato, di volta in volta, dal
Consiglio Direttivo ad effettuare specifiche operazioni amministrative.
Articolo 11
Non sono eleggibili alle cariche direttive coloro che prestano la loro opera nell’ambito sportivo con
retribuzione fissa o a fine di lucro, per la durata di detta attività.
Articolo 12
Nel caso che una o più cariche elettive del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti restino vacanti,
subentrano i soci maggiormente votati dall’Assemblea.
Se un componente il C.D. resta assente, senza giustificato motivo, per quattro sedute consecutive, verrà
considerato dimissionario dalla carica e verrà sostituito nell’osservanza di quanto disposto dall’Art.19 dello
Statuto.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare dei Comitati che si interessino di particolari attività in seno
al Club.
Tali Comitati potranno essere revocati o confermati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Tutte le cariche dei vari organi statutari dello Yacht Club Cagliari (Consiglio Direttivo, Revisori, Probiviri)
sono puramente onorifiche, senza diritto a compenso.
Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di assumere per servizi di segreteria e di assistenza, personale
retribuito.

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